Referendum 2026: Propaganda elettorale (Circolare M. I. 14/2026)

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Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026. Propaganda elettorale

Data:

23 Febbraio 2026

Notizia scaduta il:

23 Marzo 2026

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Descrizione

Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026. Propaganda elettorale

Circolare M. I. 14/2026

Indicazioni per la propaganda elettorale da parte dei partiti politici e dei gruppi promotori

Le forze politiche e i comitati promotori del Referendum che partecipano alla campagna elettorale possono svolgere la propaganda elettorale secondo la normativa vigente.

Per propaganda mediante affissione si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori.

Ad ogni lista spetta uno spazio di m. 1,00 x 2,00.

La legge n.147/2013 ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale previsti per coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si interessano ad essa in qualità di fiancheggiatori.

La Giunta comunale, tra il 33° e il 31° giorno antecedente le votazioni, provvede a stabilire, per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni e all'assegnazione degli stessi alle forze politiche e comitati promotori che abbiano fatto richiesta di affissione in tali spazi.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Gli spazi individuati sono i seguenti:

Capoluogo :             Moruzzo       Via Centa                 Tabelloni

 

Frazioni:

Brazzacco, Alnicco, Santa Margherita Brazzacco      via Vile Cjuzze            Tabelloni e/o Muro

 

Dal 20 febbraio 2026 è fatto divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti.

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

 

 

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026, 10:23

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