Descrizione
Si avvisa i cittadini che le domande di DOTE FAMIGLIA possono essere fatte dal 01.04.25 ed entro il 31.12.25 esclusivamente online attraverso il Portale regionale dopo aver eseguito l'accesso con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) , Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure tramite la Carta Regionale dei Servizi (CRS) secondo le indicazioni fornite dalla Regione. La domanda è presenta dal titolare di Carta Famiglia ATTIVA ed in possesso esclusivamente di un ISEE MINORENNI in corso di validità cioè fatto nel 2025 Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina web dedicata al servizio, sul sito della regione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Dote famiglia Cos'è Dote famiglia La Dote famiglia è un contributo regionale rivolto ai figli minori fino ai 18 anni non compiuti per incentivare la fruizione di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo e per conciliare i tempi di vita familiare con quelli lavorativi. Le spese oggetto del rimborso devono riguardare le seguenti tipologie di prestazioni e servizi svolti all’interno del territorio regionale: a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici (a titolo di esempio non esaustivo: sono ammissibili i servizi di centri estivi, doposcuola, baby sitting; non sono ammissibili, perché svolti in orario scolastico, i servizi scolastici ed educativi, comunque denominati); Tutte le prestazioni e servizi devono essere fruiti in regione. Tale requisito vale anche per le gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche effettuati con la scuola. Le spese sostenute per prestazioni e servizi erogati in modalità a distanza (c.d. online), sono ammissibili solo se la sede legale o secondaria dell’ente che eroga il servizio è situata in Friuli Venezia Giulia. Chi può richiederla Può richiedere Dote famiglia il titolare di Carta famiglia in possesso dei seguenti requisiti: Se non si è titolare di Carta famiglia, è possibile presentare domanda di Carta famiglia e contestualmente quella di Dote famiglia. In tal caso il Comune istruisce e ammette prima la domanda di Carta famiglia e successivamente la domanda di Dote famiglia. Il titolare di Carta famiglia richiede Dote famiglia per tutti i figli minori presenti nel nucleo familiare così come risulta dall’ISEE in corso di validità. Pertanto, in fase istruttoria, non potranno essere prese in considerazione spese sostenute per figli minori non presenti nel nucleo familiare del titolare di Carta famiglia. Il possesso dell’ISEE non è richiesto: Cosa fare prima di richiedere Dote famiglia Prima di richiedere Dote famiglia, il titolare di Carta famiglia deve verificare che la sua Carta famiglia sia: Infatti, nel caso in cui il nucleo familiare sia cambiato (a titolo di esempio: nascita di un figlio, uscita dal nucleo di figlio maggiorenne, ecc.), occorre, dopo aver rinnovato l'ISEE, procedere con la richiesta di “ aggiornamento” del nucleo familiare. Si ricorda che le domande di trasferimento e di aggiornamento del nucleo familiare non modificano la data di scadenza della Carta famiglia, che resta sempre la stessa. Come compilare la domanda La domanda di Dote famiglia viene richiesta dal titolare di Carta famiglia e gestita dal Comune di residenza esclusivamente in modalità online attraverso il portale dedicato. Una volta trasmessa la domanda di Dote famiglia: È possibile presentare una nuova domanda di Dote famiglia solo se: La domanda si intende regolarmente trasmessa solo dopo aver premuto il tasto Invia richiesta e aver ricevuto, successivamente, mail di avvenuta trasmissione della domanda nella quale viene riportato il numero di protocollo della domanda attribuito dal sistema. Una volta trasmessa la domanda, il sistema invia messaggi automatici, tramite indirizzo mail indicato nella domanda, riguardanti le fasi del procedimento istruttorio (trasmissione domanda, presa in carico da parte del Comune, ammissione o rigetto, ecc.). È sempre possibile controllare la propria domanda entrando nell’applicativo di Carta famiglia. È possibile accedere al portale solo attraverso una delle seguenti modalità: Quando fare domanda La domanda di Dote famiglia va presentata una sola volta all'anno a partire dal 1° aprile 2025 ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025 e deve essere comprensiva di tutte le spese complessivamente sostenute nel 2025 per tutti i figli minori a carico del nucleo familiare, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati. Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2025. Documentazione di spesa e dettagli di pagamento da allegare alla domanda In fase di compilazione della domanda è obbligatorio allegare tutta la documentazione relativa alle spese dichiarate. Per ciascuna spesa dichiarata vanno allegati sia la documentazione giustificativa di spesa (es. ricevuta/fattura) sia la documentazione di pagamento (es. bonifico eseguito e non la sola richiesta di bonifico inserito). La documentazione giustificativa della spesa deve soddisfare i seguenti requisiti: La documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve: Gli allegati non possono superare gli 8 MB ed è consigliabile inserirli in formato pdf. File troppo pesanti (es. jpg, jpeg, zip) potrebbero bloccare l’invio della domanda. I criteri di determinazione del contributo e gli importi Per la Dote famiglia 2025 è stabilito un importo di 500,00 euro per ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare a cui si aggiunge una quota una tantum a nucleo familiare pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità. L’importo, a titolo di esempio 500 + 100, deve essere rendicontato con spese per prestazioni e servizi a favore del minore. L’importo così calcolato viene erogato nella sua totalità qualora l’ammontare delle spese dichiarate e considerate ammissibili siano pari o superiori al contributo spettante. Nel caso di spese inferiori all’importo della Dote famiglia spettante il contributo corrisponderà alle sole spese allegate e ritenute ammissibili. Clicca qui per simulare l’importo spettante di Dote famiglia. La simulazione disponibile ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall'utente. Cumulabilità La Dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare esclusivamente per la spesa non coperta dalla Dote e comunque non oltre la spesa complessivamente sostenuta.
Regione FVG Numero unico per la famiglia: 040 3775252 email: siconte.info@regione.fvg.it
b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere (a titolo di esempio non esaustivo: ripetizioni e corsi di lingua);
c) servizi culturali (a titolo di esempio non esaustivo: accesso a musei, concerti, teatro sia con biglietto sia con abbonamento indicanti il nominativo del minore);
d) servizi turistici (a titolo di esempio non esaustivo: gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, da svolgersi in regione);
e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale (a titolo di esempio non esaustivo: frequenza a laboratori, atelier, percorsi didattici su tematiche specifiche);
f) attività sportive (a titolo di esempio non esaustivo: corsi e ritiri sportivi, psicomotricità).
1. Carta famiglia attiva;
2. ISEE per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 35.000,00. Per maggiori informazioni leggi la FAQ n.6
3. almeno un figlio minore in carico al nucleo familiare.
- alle madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato;
- ai genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.
-attiva
-aggiornata rispetto al nucleo familiare indicato nell’ISEE in corso di validità
-attivata presso il Comune di residenza del nucleo familiare
Nel caso in cui il nucleo familiare abbia trasferito la residenza in altro Comune della regione, occorre procedere con la richiesta di “trasferimento”. Se la domanda viene presentata a un Comune diverso da quello della residenza, la domanda è rigettata.
È possibile presentare domanda di Dote famiglia anche con richieste di Carta famiglia in “ aggiornamento del nucleo” o in “trasferimento” o non ancora approvate. Inoltre, prima di richiedere Dote famiglia, il titolare di Carta famiglia deve accertarsi di essere in possesso di tutta la documentazione da allegare (ricevute, bonifici eseguiti, ecc.) in formato digitale (preferibilmente in formato pdf).
-non è possibile modificare la domanda inviata o inviare ulteriori domande;
-è possibile ritirare la domanda finché questa non viene ammessa a contributo.
-il titolare di Carta famiglia ritira la domanda inviata;
-il Comune di residenza rigetta la domanda inviata.
1. SPID - Sistema pubblico di identità digitale
2. CIE - Carta d’identità elettronica italiana
3. CRS – Carta Regionale dei Servizi
- essere intestata a uno dei soggetti inseriti nel nucleo familiare;
- contenere l’indicazione espressa della tipologia di prestazioni e servizi riconducibili a quelli previsti;
- riportare i nominativi dei minori che accedono alle prestazioni e servizi.
- essere riconducibile alle prestazioni e servizi previsti;
- riguardare pagamenti già effettuati alla data di presentazione della domanda;
- nel caso di figli minori che compiono 18 anni nel corso del 2024, essere effettuata prima del compimento della maggiore età.
Sono inoltre riconosciuti, a fronte delle spese sostenute e rendicontate, costi indiretti in misura forfettaria pari a 100 euro da non rendicontare per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare e per tale importo non è richiesta la documentazione giustificativa della spesa.
La Dote famiglia non è cumulabile con i benefici di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (contributo regionale per l’abbattimento delle rette per i Servizi per la Prima Infanzia).