A1Bando contributi canoni di locazione anno 2026 riferito ai canoni pagati nel 2025

Protocollo 1 del 19-01-2026

AA1 Bando contributi previsti dalla Legge 431/1998 e dalla Legge Regionale 1/2016 per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo - contributo anno 2026 riferito ai canoni pagati anno 2025

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Descrizione

Bando per la corresponsione dei contributi previsti dall’art. 11 della Legge 431/1998 e dall’art. 19 della Legge Regionale 1/2016 per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo -contributo anno 2026 riferito ai canoni pagati nell’anno 2025-

Fonti normative
Art. 11 della L. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) e relativo Regolamento esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0/66 Pres. del 15/04/2021.

Finalità e risorse
Concessione ed erogazione di incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per il pagamento del canone di locazione, di cui all’art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, relativo all’anno 2024, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa (alloggi adibiti ad abitazione e residenza anagrafica), di proprietà sia pubblica sia privata ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1. Si specifica che “gli immobili di proprietà pubblica” vanno considerati con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata.
La determinazione dei fondi disponibili per l’erogazione dei contributi viene stabilita con deliberazione della
Giunta Regionale, che provvede alla ripartizione delle risorse statali e regionali disponibili fra i Comuni. I contributi vengono erogati dai Comuni sulla base della graduatoria delle domande di ammissione pervenute e dei finanziamenti regionali effettivamente ricevuti.
Si specifica che qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune, ai sensi dell’art. 11 della L. 431/1998 ed ai sensi dell’art. 19, comma 1 della L.R. 1/2016, risulti quantitativamente inferiore all’importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Requisiti obbligatori per la partecipazione al bando

I richiedenti la concessione del contributo devono obbligatoriamente possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Moruzzo;
- essere maggiorenni, titolari del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si richiede il contributo, purché l’unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a prima casa e ivi abbia fissato la residenza anagrafica. Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
- essere conduttori di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto regolarmente registrato. Può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio ATER ma nell’anno 2025 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato.
- essere residenti da almeno due anni continuativi nel territorio regionale e soddisfare una delle seguenti condizioni:
- essere cittadino italiano;
- essere cittadino o familiare di cittadini di uno Stato appartenente all’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. 06.02.2007 n. 30;
- straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs 08.01.2007 n. 3;
- essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 286/1998.

Si specifica che, unicamente per i corregionali all’estero e rimpatriati, i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale (ai sensi dell’art. 2 comma 1 L.R.16.02.2022 n. 7 Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati);

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria (art. 2, comma 1, lettera a bis., del decreto legislativo n. 251/2007) devono attestare che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. In caso contrario saranno ammessi a contributo con riserva, come indicato nella nota della Direzione Centrale Regionale Infrastrutture e Territorio prot. n. 208673 del 29.03.2024;

- non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;

- non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all’anno 2025 (730/Unico). Tale requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare. Il contributo abbattimento affitti, i benefici di cui sopra e la detrazione sul reddito non sono cumulabili;

- non essere proprietario, nudo proprietario o usufrutto di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
-degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
-delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
-della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
-della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
-della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile.

Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare.

- avere un indicatore della situazione economica (ISE ORDINARIO), di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare non superiore all’importo di € 30.000,00. L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ORDINARIO) non deve essere superiore a € 15.908,10 (per la fascia A) da elevare del 20% (euro 19.089,72) per i nuclei composti da 1 componente oppure non deve essere superiore a € 20.000,00 (per la fascia B) da elevare del 20% (euro 24.000,00) per i nuclei composti da 1 componente.

- l’incidenza del canone di locazione 2025 sul valore ISEE del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:

Fascia Valori ISE Valore ISEE del nucleo familiare Incidenza del canone annuo sull’ISEE
A Non superiore a 30.000,00 Non superiore a € 15.908,10 non inferiore al 14%
B Non superiore a 30.000,00 Non superiore a € 20.000,00 non inferiore al 24%

Entitả del contributo
L’entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall’incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull’indicatore della situazione economica ISEE, sulla base delle disposizioni regionali. Per il Bando 2026 i requisiti delle due soglie sono i seguenti:

- per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, non superiore a € 15908,10 (€ 19089,72 per i nuclei composti da 1 componente) l’incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.110,00 all’anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

- per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, non superiore a € 20.000,00 (€ 24.000,00 per i nuclei con 1 componente) l’incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.330,00 all’anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

- per i nuclei familiari composti da un solo componente viene applicata una maggiorazione pari al 20% del valore ISEE di cui ai precedenti numeri 1 e 2;

- per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l’importo di € 3.110,00 per gli utenti di cui al precedente punto 1) e l’importo di € 2.330,00 per gli utenti di cui al punto 2) e comunque non può essere superiore all’ammontare del canone corrisposto nell’anno:

a. anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni d’età;
b. giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni d’età (si farà riferimento a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);
c. persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
d. disabili: il sottoscritto richiedente è disabile certificato dall’autorità sanitaria competente ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 come da documentazione allegata (non ricomprende l’invalidità civile);
e. persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
f. persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
g. persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni d’età, ovvero è disabile;
h. persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

Per nucleo familiare anagrafico si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 3 del DPCM 05 dicembre 2013, n. 159 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell’attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Si specifica che:
• il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, etc.).
• Per periodi di locazione inferiori all’anno o per pagamenti parziali del canone il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento.
• Le frazioni di mese inferiore a 15 giorni (il quindicesimo compreso) sono escluse dal calcolo del contributo.
• Il contributo minimo riconoscibile è stabilito in € 30,00 sotto tale cifra non verrà erogato
• I requisiti suddetti, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, saranno dichiarati dall’interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull’apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.

Modalitả di presentazione della domanda
La domanda per l’ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando dovrà essere compilata unicamente su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio Assistenza del Comune di Moruzzo e disponibile sul sito del Comune di Moruzzo www.comune.moruzzo.ud.it

La domanda, sottoscritta esclusivamente dal titolare del contrato di locazione dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, all’ufficio Assistenza del Comune di Moruzzo, e dovrà pervenire entro il 31 marzo 2026 secondo una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, previo appuntamento, presso l’Ufficio Protocollo primo piano, per informazioni sig.ra Cociani Martina 0432/672004 int 1-2;
- trasmissione a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.moruzzo.ud.it o via PEC all’indirizzo comune.moruzzo@certgov.fvg.it con allegata la domanda sottoscritta digitalmente o scansione della stessa con tutti gli allegati obbligatori e copia di un documento d’identità in corso di validità;

Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto indicato al punto precedente, incomplete, contradditorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati e presentate oltre i termini. In particolare saranno escluse le domande presentate per posta (anche mediante raccomandata A.R.) o tramite corriere.

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata all’Ufficio Assistenza del Comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione OBBLIGATORIA:

1. copia documento di identità valido di colui che presenta la domanda di contributo;
2. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione iniziale;
3. nel caso di rinnovo contrattuale: la registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate relativa all’ultimo rinnovo contrattuale;
4. nel caso non ci sia l’opzione per la cedolare secca: modello F24/F23 che attesti il pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2025 altrimenti copia del modello di adesione del proprietario alla cedolare secca;
5. nel caso di cambio di abitazione: fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza;
6. nel caso di contitolarità del contratto di locazione: allegare la dichiarazione di delega dei cointestatari;
7. copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati per il 2025. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie di avvenuto pagamento e non di meri ordini di bonifico. In alternativa può essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal locatore attestante il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2025 (in questo caso allegare fotocopia della carta d’identità del locatore);
8. Fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda. La tipologia di ISEE da presentare è quella “ordinaria” o, ricorrendo i presupposti di legge, quello “corrente”; qualora l’attestazione ISEE sia in corso di validità ma sia, nel frattempo, variata la composizione del nucleo familiare, l’attestazione ISEE andrà aggiornata alla nuova situazione.
9. (in caso di separazione) copia dell’atto di separazione tra coniugi;
10. (se si tratta di stranieri di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo. Prima della liquidazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Assistenza copia del permesso rilasciato;
11. (in caso di disabilità) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992;
12. eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile;
13. eventuale copia dell’ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l’inabitabilità/inagibilità dell’alloggio.
14. per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria (art 2, comma 1, lettera a bis, del decreto legislativo n. 251/2007), documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.
15. Fotocopia contenente le indicazioni del codice IBAN per il versamento del contributo eventualmente dovuto

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata liquidazione del contributo dovuta a mancata o errata indicazione del codice IBAN del conto corrente, nonché per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono, o per mancata/tempestiva comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Integrazioni, esclusioni, specificazioni
Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- ometta la firma in calce alla domanda;
- abbia presentato domanda in luogo diverso o con modalità diverse rispetto a quelle previste dal bando;
- abbia stipulato per l’anno 2025 un contratto di locazione di Edilizia sovvenzionata;
- non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- abbia stipulato un contratto di locazione con coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
- egli, o uno solo dei componenti il nucleo familiare, sia proprietario o nudo proprietario di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o a parte dell’unione civile;
- egli o uno solo dei componenti il nucleo familiare, abbia beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo per l’anno 2025 oppure abbia usufruito nella dichiarazione dei redditi annuale (modello unico o MOD.730), delle detrazioni ai fini IRPEF delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale previste dall’art. 10, comma 2, della L. 431/1998;
- non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dagli uffici preposti.

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento regionale esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0/66 Pres. del 15/04/2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29/04/2020.

Istruttoria delle domande
L’Ufficio Assistenza del Comune di Moruzzo procede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e regolarità rispetto agli adempimenti previsti dal presente bando e in esecuzione dell’art. 19 della L.R. 1/2016 e dell’art. 11 della L. 431/98 concernente gli interventi di sostegno alle locazioni.
Entro il 31 maggio 2026 il Comune di Moruzzo invierà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio Servizio Edilizia l’elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione ed incasso dei fondi assegnati ai singoli Comuni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Controlli e sanzioni
Le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del Dlgs. 109/1998 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.
L’amministrazione provvederà inoltre a segnalare all’autorità competente le false dichiarazioni, che comportano le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

Informazioni ai sensi della l. 241/1990 e del gdpr 2016/679
Responsabile della protezione dei dati (RPD) VICENZOTTO Avv. Paolo, Corso Vittorio Emanuele II n. 54, (PN) tel. 04341856002 cell. 3182282 e-mail dpo@studiolegalevicenzotto.it PEC paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it

Titolare del Trattamento dei dati: Comune di Moruzzo Via Centa 11, 33030 Moruzzo (UD) Telefono 0432/672004 Pec: comune.moruzzo@certgov.fvg.it Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: quali l’erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1.a Reg. UE 679/2016); rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1.c Reg. UE 679/2016); esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1.e e Art. 9.2.g Reg. UE 679/2016); il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali da parte dell’Interessato o di un’altra persona fisica (Art. 6.1.d e Art. 9.2.c Reg. UE 679/2016).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Roberto dott. Pirrò

Formati disponibili

tutti

Licenza di distribuzione

Licenza aperta

Data inizio

19 gennaio 2026

Data fine

31 marzo 2026